L’associazione

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Il Gruppo Cordenonese del  Ciavedal è stato fondato da Renato Appi (15 aprile 1923 – 30 ottobre 1991)  il 12 maggio 1975 a Cordenons.

 

 

ContattiGruppo Cordenonese del Ciavedal

Via Traversagna – Centro Culturale
33084 Cordenons (PN) – Italia
E-mail: info@ciavedal.it – presidente@ciavedal.it www.ciavedal.it
pagina fb Gruppo Cordenonese del Ciavedal Cordenons; gruppo aperto fb Ciavedal Cordenons

orari di apertura della sede:
Lunedì   dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Martedì dalle ore 20 alle ore 22 (corso di friulano variante di Cordenons)
mercoledì  dalle ore 10 alle ore 12
Giovedì    dalle ore 17 alle ore 18
Venerdì    dalle ore 10.30 alle ore 12
oppure per appuntamento: sms cel whatsapp +39 350 0122366
 

IL DIRETTIVO

Presidente: Raffaele Cadamuro
Vicepresidente: Maria Luisa Zuccolo
Tesoriere:  Andrea D’Andrea
Segretario: Daniela Candido
Consiglieri: Laura Brunetta, Daniele Cozzarin, Rino Cozzarin, Roberto Cozzarin, Costanza Vivian, Luigi Vivian

 

STATUTO DEL GRUPPO CORDENONESE DEL CIAVEDAL

Approvato dall’assemblea straordinaria del 26/02/2026 (modifiche su Statuto approvato dall’assemblea del 04/07/2019 registrato 17/07/2019 prot 2324 Agenzia delle Entrate di Pordenone)

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), l’Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione GRUPPO CORDENONESE DEL CIAVEDAL APS (da ora in avanti denominata “Associazione”), con sede legale nel Comune di Cordenons, via Traversagna 4 e con durata illimitata. L’eventuale successivo cambio di sede, all’interno dello stesso Comune, non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere ratificata dall’Assemblea.

ART. 2 – Scopo, finalità e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Con ciò si prefigge di mantenere vivo il sentimento friulano e di conservare le tradizioni e la cultura della comunità locale, promuovendo la solidarietà ideale tra tutti i suoi figli, dovunque residenti, operando in collaborazione con altre associazioni, istituzioni. enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini social! sopraindicati.

Nel perseguire le proprie finalità l’Associazione si propone di intraprendere attività di diffusione della cultura friulana e locale; produrre pubblicazioni, riviste e altri elaborati editoriali, anche multimediali; promuovere conferenze, convegni e manifestazioni culturali; organizzare gite e visite a luoghi e monumenti di maggiore interesse nella Regione; assumere le opportune iniziative per mantenere un collegamento costante con i Cordenonesi e i loro discendenti sparsi nel mondo. Tali attività sono riconducibili a quelle di interesse generate previste dall’art. 5 comma 1 del DXgs. 117/17, lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L’Associazione può esercitare, a norma delTart. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 3 – Ammissione e numero degli associati

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, nonché tutti gli originari del luogo o chiunque abbia legami e/o interessi culturali ed affettivi con la comunità locale. In ogni caso il numero delie iscrizioni degli enti del Terzo Settore diversi dalle APS non possono superare il 50% del numero delle iscrizioni delle APS.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Nel caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati e illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. In caso contrario si dovrà provvedere ad integrare il numero minimo dei soci entro 60 giorni.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e ogni altro elemento utile alle comunicazioni;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;

– il consenso al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative e iniziative collegate.

L’Organo di amministrazione (in seguito denominato Consiglio Direttivo) delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generate svolte. L’ammissione viene trascritta nel libro soci. Qualora la domanda venga rigettata, l’Organo di amministrazione dovrà entro 60 giorni motivare il rigetto della domanda e dare comunicazione agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta del Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di:

– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

– frequentare i locali dell’Associazione;

– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

– essere rimborsati dalle spese autorizzate effettivamente sostenute e documentate;

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, secondo quanto previsto dal successivo Art. 16.

Gli associati hanno l’obbligo di:

– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

– svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

– versare annualmente la quota associativa secondo l’importo e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde automaticamente per morte, recesso, esclusione e per mancato pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravita all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni chiedendo che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Il socio può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione e farà annotare il recesso nel libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – Organi associativi

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) l’Organo di Amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo);
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Collegio di Verifica Contabile;
  5. e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Potranno essere rimborsate solo le spese incontrate per incarichi particolari ed effettuati per conto dell’Associazione, su specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – Assemblea

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, quando espressamente previsto (art 31 DXgs. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– approva il bilancio di esercizio;

– delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art 28 del D. Lgs.l 17/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 delC.C.);

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea dei soci e costituita da tutti gli associati iscritti nel Libro dei soci prima dei           30 giorni dalla data di convocazione. I soci cosi individuati all’apertura dell’Assemblea devono essere in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria sarà convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio; sarà inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta contenente l’oggetto da trattare da almeno 1/10 degli associati. In quest’ ultimo caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione viene indetta dal Presidente dell’Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione (che può avvenire un’ora dopo la prima convocazione) e l’ordine del giorno, resa nota almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati mediante lettera anche solo elettronica e/o avviso esposto presso la Sede, e/o manifesti pubblici e/o con ogni mezzo idoneo a rendere nota ai soci la convocazione. L’assemblea potrà essere riunita anche virtualmente con collegamento informatico a distanza e/o con tecnologie che consentano la partecipazione a distanza.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci come indicato nel presente articolo. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L’Assemblea in seduta ordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci (in proprio o per delega) e delibera con il voto favorevole della meta più uno dei voti espressi. In seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti espressi.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione

L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberate sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea e validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è costituita con la presenza di 1/3 dei soci (in proprio o per delega), e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio e necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Fungerà da Segretario il Segretario del Consiglio Direttivo o chi ne fa le veci. Nel caso di assenza dei predetti deciderà l’Assemblea con voto palese a maggioranza semplice.

L’Assemblea nominerà anche tre scrutatori tra i non appartenenti agli Organi Sociali o tra i candidati in caso di elezioni. L’elezione delle cariche sociali avverrà sempre con votazione a scrutinio segreto. Nella elezione delle cariche, a parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

ART. 8 – Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

L’Organo di Amministrazione dell’Associazione e costituito dal Consiglio Direttivo, il quale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulate i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– deliberare l’ammissione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 7 11, eletti dall’ Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili.

I Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Alla convocazione del neo eletto Consiglio Direttivo provvede il Consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.

II Consiglio Direttivo elegge al suo interne un Presidente e uno o più Vice Presidenti. Nonché un Segretario ed eventualmente un Tesoriere, questi ultimi due anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e ne ha la firma sociale; in caso di suo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente; in caso di impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetterà al Consigliere anziano. II Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo, sostituisce in caso di necessità il Tesoriere e provvede ad aggiornare le schede personali in base alle quote versate.

Il Tesoriere raccoglie le quote ed i contributi associativi secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea degli Associati.

Il Consigliere anticipatamente cessato viene sostituito dal primo dei non eletti; il subentrante durerà in carica sino alla scadenza di colui che ha sostituito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle riunioni e necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo potrà essere riunito anche virtualmente con collegamento informatico a distanza e/o con tecnologie che consentano la partecipazione a distanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei presenti. Nel caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene steso verbale firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario della seduta.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi e attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
II potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente e eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

II Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea in seduta ordinaria, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente è rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina degli Organismi Statutari.

II Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

II Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Collegio di Verifica Contabile e Collegio dei Probiviri

II Collegio di Verifica Contabile, composto di tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci e rimane in carica per tre anni, con il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e la corrispondenza del bilancio e di riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale.

Del pari, ogni tre anni saranno eletti, in numero di tre, i Probiviri, ai quali spetta deliberare sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di esclusione disposti dal Consiglio Direttivo e sui ricorsi contro il rigetto delle domande di ammissione all’Associazione. La presidenza dei suddetti organi spetterà al membro che avrà ricevuto più voti e in caso di parità al più anziano d’età.

ART. 11 – Organo di Controllo

Ai verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alia nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

 

ART. 12 – Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alia nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 11 – Organo di Controllo

Ai verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alia nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

ART. 12 – E Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c.    1 del DXgs. a 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione e utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonte diverse, quali:

  1. a) quote associative;
  2. b) eredita, donazioni e legati;
  3. c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. d) contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali,
  5. e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  7. g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  8. h) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, secondo le modalità previste dall’Art 7 del Codice del Terzo Settore.
    L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di nature non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

ART. 14 Divieto di distribuzione degli utili

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART. 15 – Bilancio di esercizio

L’Associazione redige il bilancio annuale nelle forme previste dall’Art 13 c.1-2 de deIl’Axt.14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo per essere presentato all’ approvazione dell’Assemblea nei termini di cui all’Art. 7 entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per poi essere depositato secondo le normative sulle associazioni Aps.

ART. 16 – Libri social!

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

–           libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

               – libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata, nemmeno attraverso foto o fotocopie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati

ART. 17-Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non pub essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art 17 del Decreto Legislativo 31uglio2017n. 117.

La qualità di volontario e incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinate o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. Nel caso di volontari che svolgano delle attività di carattere distintamente continuativo, l’Associazione dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi alio svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 18 – Lavoratori

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalita statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’Associazione di Promozione Sociale e le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione e custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In case di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo e devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. L’Assemblea, provvede alia nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 Modificazioni dello Statuto

Le eventuali proposte di modificazione dovranno essere comunicate al Presidente e da questi poste all’ordine del giorno per essere discusse nel corso della Assemblea Straordinaria, con il “quorum” previsto dal precedente Art. 7.

ART. 21 – Rinvio

Per quanto non e espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e integrazioni, e in quanto compatibile, dal Codice civile.

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